Napoli esclusa dal campionato di Legadue: le motivazioni del Tnas
Il Nuovo Napoli Basket è stato escluso dal campionato di LegaDue, il Collegio Arbitrale del Tnas ha respinto l’istanza di riammissione al campionato presentata dal club partenopeo. Di seguito la sentenza:
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Guido Cecinelli – Presidente
Prof. Avv. Massimo Zaccheo – Arbitro
Avv. Dario Buzzelli – Arbitro
nominato ai sensi dell’art.6 comma 3, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale
di Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede
dell’arbitrato, in data 17.12.2012, ha deliberati all’unanimità il seguente
LODO ARBITRALE
Nel procedimento di arbitrato promosso con istanza prot. 2996 del 5.11.2012-681 da:
ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO SANT’ANTIMO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (06983601219) con sede in Sant’Antimo, Via Marconi n.103, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11 presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Tobia che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Matteo Antonio Gregis e Giovanni Allegro, giusta delega in atti – istante –
Contro
Federazione Italiana Pallacanestro – F.I.P., in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Roma, Via Vitorchiano n.113 ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.106 presso lo studio del Prof. Avv. Guido Valori e dell’Avv. Paola M.A. Vaccaro che la rappresentano e difendono giusta delega in atti – resistente –
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
La Associazione Pallacanestro Sant’Antimo s.r.l. impugnava avanti il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport del CONI, la decisione della Commissione Giudicante Nazionale della F.I.P. (n.29 C.U. n.459 del 26.10.2012) con la quale veniva rigettato il gravame 2 proposto dalla stessa odierna istante, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n.444 CU 103 del 22.10.2012, che escludeva la compagine partenopea dal Campionato Legadue 2012/2013, con conseguenziale facoltà di partecipazione ai campionati c.d. “a libera partecipazione”, scioglimento del vincolo dei tesserati, nonché annullamento di tutte le gare disputate prima del 26.10.2012.
La Società istante, in data 1.10.2012, inviava via fax alla F.I.P. copia di tre bonifici bancari di € 11.000,00 ciascuno, dei quali uno eseguito presso il Monte dei Paschi di Siena da ordinante sconosciuto, e gli altri presso la Banca Popolare Società Cooperativa da VIESSE s.r.l. e da BI.DI. MAR s.r.l. Detto pagamento era relativo alla prima rata per l’iscrizione al Campionato 2012/2013. Come da prassi, la F.I.P. in data 5.10.2012 inviava alle Società ancora risultanti inadempienti al versamento della suddetta prima rata entro il termine dell’1.10.2012, l’ingiunzione di pagamento prevista dall’art.18 RE, con l’indicazione del termine ultimo di pagamento previsto per il 20.10.2012. La F.I.P. non inviava tale atto all’odierna istante, la quale, a quella data, aveva tempestivamente spedito la copia dei bonifici suddetti. Le altre società che ricevevano l’ingiunzione, erano anche la ASD Orlandina Basket e la Andrea Costa Imola Basket, militanti nello stesso campionato della Pallacanestro Sant’Antimo, le quali, poi, pagavano quanto dovuto nel termine indicato del 20.10.2012. In data 9.10.2012, la F.I.P., verificato che nessun pagamento era stato eseguito dall’odierna istante, benché quest’ultima avesse inviato la copia dei tre “presunti” bonifici per un totale di € 33.000,00, emetteva e notificava l’ingiunzione di pagamento (prot.8895 del 9.10.12) contenente l’indicazione chiara ed inequivocabile della ultima data utile per effettuare il versamento, del 20.10.2012 con l’avvertimento che, non ottemperando nel termine indicato, gli atti sarebbero stati trasmessi al Giudice Sportivo Nazionale per l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art.18 RE.
Tale atto non veniva contestato, né impugnato. Nelle more della vigenza della suddetta ingiunzione, in data 18.10.2012 si presentava personalmente presso gli uffici della F.I.P. il Sig. Giuseppe Liguoro, dirigente responsabile della Società, per consegnare una contabile recante quale causale “prima rata prof.” Di € 33.000,00 a riprova dell’avvenuto pagamento con bonifico (bollettino “freccia”) presso la Banca Popolare di Novara Agenzia 1. In data 19.10.2012, la F.I.P., dopo alcuni ulteriori ricerche contabili, riscontrava un pagamento effettivamente eseguito di tre Euro, a fronte di € 33.000,00 effettivamente 3 dovuti e contattava la Banca Nazionale del Lavoro presso cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento: la B.N.L. confermava la non sussistenza del versamento di € 33.000,00 comunicando, altresì, che il numero di conto corrente e l’ordinante risultavano sconosciuti al Banco Popolare di Novara Ag.1. La F.I.P. accertava che a tutto il 19.10.2012, risultava accreditata solo la somma di tre Euro e, in data 20.10.2012, avvisava nuovamente la Società istante che la scadenza per il pagamento della prima rata era il 20.10.2012.
In data 22.10.2012, il Giudice Sportivo Nazionale, vista la persistenza dell’inadempimento, disponeva l’esclusione della Pallacanestro Sant’Antimo dal Campionato di Legadue. In data 24.10.2012, dopo aver appreso l’esclusione dal Campionato, la Società istante inviava alla F.I.P. una attestazione di pagamento di € 33.000,00.
L’Associazione Pallacanestro Sant’Antimo eccepiva avanti questo Tribunale, la nullità del provvedimento di esclusione per difetto dei presupposti ex art.18 c.2 RE, e l’illegittimità della abbreviazione del termine finale nell’ingiunzione di pagamento inviata il 9.12.2012, nonché la violazione del giusto procedimento e delle norme di rito disposte dal Regolamento F.I.P. e la violazione del principio di tassatività delle sanzioni. Proponeva, altresì, la Pallacanestro Sant’Antimo, istanza cautelare che veniva rigettata dall’Ill.mo Sig. Presidente del T.N.A.S. il quale, però, disponeva l’abbreviazione dei termini.
A seguito del deposito delle motivazioni del provvedimento impugnato, la Società istante depositava motivi aggiunti. La Società istante nominava arbitro l’Avv. Dario Buzzelli. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro, chiedendo il rigetto dell’istanza nominando arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo; la F.I.P. depositava poi, memoria di replica ai motivi aggiunti. I due arbitri nominati indicavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, l’Avv. Guido Cecinelli il quale accettava in data 10.12.2012. All’udienza del 17.12.2012 le parti, previo esperimento del tentativo di conciliazione che falliva, e previa rinuncia ai termini per il deposito di ulteriori memorie, discutevano la causa, ed il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l’atto presupposto del provvedimento di esclusione della Società istante è costituito dalla ingiunzione di pagamento del 9.12.2012 (prot.8895) inviata solo 4 dopo aver terminato, da parte della F.I.P., gli accertamenti relativi al presunto pagamento provato da contabili risultate inesistenti nell’accredito di € 33.000,00. A tale proposito, la difesa della Federazione, all’udienza del 17.12.2012, produceva copia di denuncia-querela depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Tale ingiunzione di pagamento, notificata in data 9.12.2012, anziché in data 5.12.2012 come alle altre società risultate inadempienti a tutto l’1.10.2012, conteneva il termine finale per versare quanto dovuto, indicato per il 20.12.2012 così come indicato anche alle altre compagini; infatti il ritardo nella notifica di tale atto, (9.12.2012 anziché 5.12.2012) era dovuto all’inadempimento della Società istante, celato con l’invio di copie di bonifici inesistenti per € 33.000,00. A tale proposito, osserva il Collegio che la Pallacanestro Sant’Antimo era, ovviamente, al corrente di aver versato solo tre Euro e non € 33.000,00 in aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dall’ordinamento sportivo. Tale ordinanza di ingiunzione non veniva impugnata come previsto dagli artt. 58 e 72 RG avanti l’Organo di Giustizia competente, nelle ventiquattro ore del giorno successivo a quello della comunicazione avvenuto in data 9.12.2012. Né, a tale proposito, può essere invocato l’errore scusabile nell’interpretazione dell’ingiunzione di pagamento contenente una data inferiore a quindici giorni perché la Società istante era consapevole sia del proprio inadempimento, sia dell’impossibilità della F.I.T. di procedere ad una alterazione della par condicio con le altre società inadempienti (militanti nello stesso campionato che, poi, hanno regolarizzato la propria posizione pagando entro il 20.12.2012). L’ingiunzione di pagamento notificata il 9.12.2012 costituisce atto idoneo a provocare effetti con carattere sanzionatorio e la sua eventuale impugnazione doveva essere proposta, come sopra già detto, entro le ventiquattro ore del giorno successivo a quello della ricezione da parte della Società istante che, con il suo comportamento, è risultata quiescente al termine assegnato del 20.10.2012.
Né appare fondata l’eccezione circa l’errore scusabile della Società nell’interpretare il termine chiaro ed inequivocabile del 20.10.2012. Ancora osserva il Collegio che la ratio dell’errore scusabile è quella di dover tenere conto delle difficoltà che i cittadini possono avere a fronte della complessità dell’ordinamento giuridico e di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza: nel caso concreto, tuttavia, non si trae dagli atti la violazione di alcun canone di condotta da parte della F.I.P., agevolmente percepibile nella sua portata vincolante. 5 La costante giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio sulla concedibilità dell’errore scusabile, occorre considerare il comportamento di chi sia stato tratto in errore e le eventuali attività equivoche poste in essere da parte della amministrazione (C. di St. Ad. Plen. N.32/2012; Cass. n.2424/04). Ma dagli atti e dai fatti del giudizio non è emersa l’illegittimità del comportamento della F.I.P. e la violazione dei limiti interni della discrezionalità costituiti dal dovere di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (Cass. SS.UU. 500/1999).
Orbene, la Società istante ha reso dichiarazioni non veritiere prima dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento, notificata solo il 9.10.2012: la stessa Società era a perfetta conoscenza che il termine di quindici giorni per il pagamento di somme che dovevano essere pagate entro l’1.10.2012, decorreva dal 5.10.2012 tanto che non ha impugnato, come già detto, il suddetto provvedimento chiaro e preciso nell’indicare la data di scadenza del 20.10.2012.
Il comportamento tenuto dalla F.I.P. risulta, pertanto, legittimo e l’istanza proposta dalla Associazione Pallacanestro Sant’Antimo s.r.l. deve essere integralmente respinta, restando assorbita ogni altra doglianza. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori a carico della parte istante ed a favore della Federazione Italiana Pallacanestro. Anche le spese per il funzionamento e per gli onorari del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza, ma con il vincolo della solidarietà tra le parti e vengono liquidate nella misura di € 6.000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1) Respinge integralmente l’istanza di arbitrato proposta dalla Associazione Pallacanestro Sat’Antimo s.r.l..
2) Condanna parte istante al pagamento in favore della Federazione Italiana Pallacanestro delle spese di lite liquidate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori.
3) Condanna parte istante, con il vincolo della solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 6.000,00 oltre accessori.
4) Condanna parte istante al pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.
5) Dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti.
6 Così deciso in Roma il 19.12.2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Guido Cecinelli – Presidente
F.to Massimo Zaccheo – Arbitro
F.to Dario Buzzelli – Arbitro