Revoca scudetti Siena, le motivazioni: “Falsificazione e inesistenza dei requisiti per l’iscrizione ai campionati”
Sono finalmente giunte le attese motivazioni del Tribunale Federale in seguito al primo grado del processo per frode sportiva a carico della ex dirigenza della Montepaschi Siena, che ha portato alla radiazione dei sei imputati e alla revoca dei 5 titoli senesi tra il 2012 e il 2014. Nella lunga ed articolata spiegazione prodotta dal Tribunale, si evince che la cancellazione dei verdetti si è basata principalmente sulla infondatezza della posizione finanziaria della Mens Sana, che dal 2011 non aveva nessun requisito per poter iscriversi ai campionati che poi Siena andò a vincere, specie nel 2012 e il 2013. Il tribunale parla di “sistematica indicazione nei bilanci societari, da parte degli amministratori della Mens Sana, di elementi non corrispondenti alla realtà, oltre a cagionare il dissesto della società stessa, ad incorrere in sanzioni fiscali e previdenziali di rilevante entità ed a consentire la creazione di fondi neri attraverso il meccanismo delle false fatturazioni, determinava, per quanto interessa in questa sede, non solo la retrocessione in nero di somme di denaro che venivano utilizzate per pagare le prestazioni sportive di tecnici ed atleti tesserati con la società, che si presume, non sarebbero stati ingaggiati se fossero state rispettate tutte le normative fiscale e tributarie e sportive, ma soprattutto la falsificazione e l’inesistenza dei requisiti necessari ed indispensabili per l’iscrizione ai campionati”.
Le motivazioni contro i dirigenti
Il testo esamina le condotte di ciascuno degli ex dirigenti mensanini, e nello specifico sottolinea come “Per Minucci vi siano gravi indizi di colpevolezza circa le ripetute violazioni di natura fiscale ed amministrativa nella gestione economica della società (…) in particolare nella irregolare predisposizione e redazione dei bilanci societari degli esercizi finanziari fin dall’anno 2006 (…) in cui erano previste modalità di pagamento di somme di denaro in nero al fine di consentirne l’omessa dichiarazione per poter evadere le imposte, con un meccanismo tale da determinare non solo un indebito arricchimento per sé, ma anche – e per quanto interessa questo Tribunale soprattutto – la presentazione di bilanci falsi che hanno consentito l’iscrizione della Mens Sana Basket a campionati di cui diversamente non avrebbe avuto diritto di partecipare” Da qui il naturale epilogo della revoca dei titoli, anche se non si giustifica apertamente la messa in atto di un illecito sportivo provato e certificato: “Per quanto riguarda infine il “Fallimento Mens Sana Basket spa”,per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 61 R.G, il Tribunale, dopo l’esame dell’intera vicenda complessivamente valutata, ritiene congrua la sanzione della revoca dei titoli indebitamente acquisiti così come richiesto dalla Procura Federale (..) per ritenere un soggetto incolpato di una violazione sportiva disciplinare – si specifica –non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, certezza che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale”
Tardivo l’atto di costituirsi della Polisportiva Mens Sana
Le motivazioni affrontano anche lo spinoso argomento della mancata difesa del soggetto in liquidazione, spiegando di come lo stesso Tribunale di Siena abbia ritenuto di bloccare la partecipazione al dibattito della curatela fallimentare e di come per la Polisportiva Mens Sana fosse stato impossibile presentarsi per il troppo ritardo accumulato nel costituirsi: “emerge con chiarezza che debba considerarsi tardivo l’atto di costituzione della Polisportiva Mens Sana 1871”. Infine il tribunale specifica che non c’è bisogna di aspettare le risultanze del procedimento penale, poichè per arrivare a un giudizio, secondo regolamento in un processo disciplinare, vige la regola del “più probabile che non” rispetto alla prova “oltre il ragionevole dubbio” del penale, poiché per configurare una violazione è sufficiente ci sia un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio.
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